Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

      «Art. 42-ter. - (Congedi per malattia del figlio). - 1. I benefìci di cui all'articolo 42, comma 5, del presente testo unico sono estesi, a decorrere dalla data in cui è diagnosticata la patologia, alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli e delle sorelle conviventi del soggetto di età compresa fra 0 e 16 anni affetto da:

          a) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

          b) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

          c) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva di un familiare nel trattamento sanitario;

          d) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

      2. Il lavoratore o la lavoratrice che fruiscono dei congedi per le patologie di cui al

 

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comma 1 devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o di intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui al citato comma 1 deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo».